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Circolari, Fiscalità

Fatturazione elettronica – La C.M. 14-E-2019 riepiloga la disciplina

24 Giugno 2019
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Nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica ricevuta dal cedente/prestatore mediante un nuovo documento, da allegare alla fattura originaria ed inviare al Sistema di interscambio – SDI, indicando nella sezione “Tipo documento” il codice TD01.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17 giugno 2019, n.14, in relazione alle modalità operative della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 (cfr. legge n.205/2017 – cd. legge di Bilancio 2018) per tutte le prestazioni eseguite fra soggetti passivi IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata)[1].
Con specifico riferimento ai chiarimenti d’interesse per il settore delle costruzioni, si evidenzia che, per le prestazioni assoggettate ad inversione contabile (cd. “reverse charge” interno[2]), l’Agenzia delle Entrateconferma quanto già chiarito con la C.M. 13/E/2018, ed in particolare che:
–        l’integrazione della fattura a cura del cessionario/committente, con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, può avvenire anche predisponendo un documento da allegare al “file fattura”, contenente sia i suddetti elementi integrativi, sia gli estremi della fattura integrata (cfr. par.6.2).
Tale documento può essere inviato al Sistema di Interscambio (SdI), cosicché, nell’ipotesi in cui l’operatore utilizzi il servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso verrà automaticamente portato in conservazione dal sistema, facilitandone anche la successiva consultazione;
–        per la compilazione del documento deve essere utilizzato, nella sezione “Tipo documento”, il codice “TD01”.
Al riguardo, viene specificato che i dati del cessionario/committente devono essere indicati in entrambe le sezioni “dati del cedente/prestatore”, nonché “dati del cessionario/committente”.
Più in generale, la C.M. 14/E/2019 si sofferma, tra l’altro, sui seguenti aspetti, anche alla luce di alcune modifiche alla disciplina generale dell’IVA, operate dal il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018:
–        ambito di applicazione della fatturazione elettronica.
L’Agenzia delle Entrate riepiloga l’ambito applicativo della fatturazione elettronica, divenuta obbligatoria per tutte le prestazioni eseguite fra soggetti passivi IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), dal 1° gennaio 2019 (cfr. legge n.205/2017 – cd. legge di Bilancio 2018).
Al riguardo, viene precisato che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le ulteriori regole sulla documentazione delle operazioni IVA già in vigore;
–        modalità di emissione e di annotazione delle fatture nei registri IVA[3].
Sotto tale profilo, la C.M. 14/E/2019 conferma[4] a decorrere dal 1° luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura, utilizzando il SDI, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Inoltre, l’annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che l’abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa non fa venir meno l’obbligo di annotazione delle stesse nel “registro degli acquisti” e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni[5];
–        detrazione dell’IVA.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma che entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente[6];
–        regime sanzionatorio.
In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma l’inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA, o con riduzione al 20% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è disponibile on-line il servizio “FAQ – Risposte alle domande più frequenti”, sempreché non vengano superate da successive indicazioni di prassi:
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe).

[1] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017 ed il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018 ed 2018. Si ricorda inoltre, che la fatturazione elettronica era già obbligatoria, dal 1° luglio 2018, per i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l’appaltatore aveva eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici” –
[2]Si tratta delle operazioni diverse da quelle concernenti gli acquisti intra ed extra UE,ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972.
Come noto, per il settore edile la disciplina riguarda le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, nonché delle cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione ad IVA.
[3]Rispettivamente, “registro delle fatture emesse” e “registro degli acquisti” – artt.23 e 25 del D.P.R. 633/1972 cd. “Decreto IVA”).
[4] Secondo quanto previsto dall’art.11 del D.L. 119/2018,  convertito con modificazioni, nella legge 136/2018, che ha modificato l’art.21 del “Decreto IVA”.
[5] Cfr. gli artt.12 e 13 del medesimo D.L. 119/2018.
[6] Nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, per un’operazione del 28 settembre 2019, con fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta dal cessionario/committente il 10 ottobre e da lui annotata entro il 15 ottobre, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

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