Il Comune non può pronunciare la decadenza di un permesso di costruire formatosi con il silenzio-assenso qualora sia stata richiesta più volte nel tempo l’emanazione di un provvedimento espresso.
E’ questa la conclusione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia con la sentenza del 20 maggio 2019, n. 725 chiamato a giudicare l’illegittimità o meno di un provvedimento di decadenza emesso dal Comune per il mancato avvio dei lavori nel termine di un anno di un permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso.
In particolare, il TAR ha sottolineato che la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire (articolo 20, comma 8 del DPR 380/2001) è da intendere come un rimedio “alternativo” per il conseguimento del provvedimento nel caso in cui l’amministrazione rimanga inerte.
Proprio la natura rimediale del silenzio-assenso comporta che rimane sempre nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso come regola generale.
L’amministrazione ha, infatti, l’obbligo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 241/90, laddove richiesto e sollecitato, di pronunciarsi sul rilascio di un permesso di costruire in modo espresso.
In conclusione l’amministrazione, in quanto sollecitata al rilascio di un permesso di costruire in forma espressa, è tenuta ad emanare il relativo provvedimento e non può persistere nell’omissione. Di conseguenza è illegittimo il provvedimento di decadenza emanato dal Comune per mancato avvio dei lavori entro il termine annuale.
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