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Circolari, Sicurezza sul Lavoro

Nuove tariffe. Pubblicazione decreto interministeriale 27 febbraio 2019

3 Aprile 2019
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A seguito della registrazione della Corte dei Conti avvenuta lo scorso 26 marzo, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 contenente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relative alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività. Come noto, le nuove disposizioni apportano novità in ordine al nomenclatore, con la riduzione delle voci di tariffa, passate da 739 a 595, dove le lavorazioni più rischiose trovano un tetto massimo pari al 110 per mille in luogo del 130 per mille previsto dalle precedenti tariffe del 2000, consentendo una riduzione generalizzata dei tassi di circa il 32%.  È opportuno ricordare che le nuove tariffe superano, abrogandole, le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2014 concernenti l’annuale riduzione del premio che, come noto, relativamente al 2019 era stata fissata nella misura pari al 15,24%.  Sebbene nei diversi tavoli istituzionali sia stata rimarcata dall’Ance l’inopportunità rispetto alla specifica modifica normativa, per il settore edile non trova più applicazione, salvo in regolazione per il 2018, la misura agevolativa pari all’11,50% prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995 sulla contribuzione Inail. Tenuto conto del nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ora basato anche sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli, occorre valutare la reale consistenza della riduzione dei premi Inail per ogni specifica situazione aziendale. In relazione alle scadenze, si ricorda che dopo aver ricevuto il modello 20SM per la determinazione del premio assicurativo per il 2019 , le aziende avranno tempo sino al 16 maggio per poter regolare il premio relativo al 2018 e versare l’anticipazione per il 2019.


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