Per opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Inps N. 803/19 con il quale l’Istituto previdenziale ha comunicato di aver istituito il nuovo elemento “TipoRetrMal” (“Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro (..), nei casi di assenza per malattia”), che dovrà essere inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens, a decorrere dal periodo di competenza marzo 2019.
Tale indicazione dovrà essere valorizzata in tutte le denunce, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia.
La finalità di tale adempimento è quella di consentire all’Inps di conoscere il tipo di trattamento retributivo, nei casi di assenza per malattia, a cui ha diritto il lavoratore in base alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva o da quella individuale.
Per la compilazione del nuovo elemento sono previsti i seguenti tre codici:
– «0» nel caso non sia prevista l’erogazione di alcun trattamento retributivo da parte del datore di lavoro;
– «1» nel caso sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro di un trattamento retributivo integrativo;
– «2» nel caso sia prevista l’erogazione del trattamento retributivo contrattuale ordinario da parte del datore di lavoro e l’Inps non sia tenuto a corrispondere alcun trattamento al lavoratore.
Si precisa che il nuovo elemento dovrà essere valorizzato esclusivamente con riferimento alle categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità previdenziale in argomento, tra cui, a titolo esemplificativo, gli operai dipendenti di aziende del settore industria, con esclusione quindi della categoria degli impiegati del settore industriale.