Coerentemente, non può ammettersi la partecipazione di un concorrente raggruppato in ATI che sia ricorso ad un artificioso frazionamento dei requisiti di gara, al fine di potersi qualificare con l’apporto di una mandante che, a sua volta, priva di SOA, ha richiesto la qualificazione in gara circoscritta ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
In tale caso, nel corso della procedura di gara, neppure può essere consentita l’estromissione dall’ATI dell’impresa priva di SOA, al fine di sanare ex post una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura medesima.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.