L’art. 135 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” impone alle Regioni di sottoporre a specifica normativa d’uso il proprio territorio mediante l’approvazione dei piani paesaggistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e di elaborarli congiuntamente con il Ministero dei beni culturali per le parti del territorio soggette a vincolo paesaggistico.
Nella configurazione data dal D.lgs. 42/2004, i piani paesaggistici:
- riguardano l’intero territorio regionale;
- non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico;
- sono cogenti per gli strumenti urbanistici e territoriali;
- sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e nei piani di settore, compresi quelli delle aree naturali protette;
- stabiliscono norme di salvaguardia in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici (artt. 143 e 145).
I piani paesaggistici stanno quindi assumendo un ruolo determinante nelle politiche territoriali, sia perché sono obbligatori per le Regioni e riguardano l’intero territorio regionale, sia perché incidono in maniera forte sugli strumenti urbanistici. La tutela del paesaggio, del resto, è sempre più integrata nel governo del territorio e le leggi regionali spesso la collocano tra i propri obiettivi fondamentali e in alcuni casi disciplinano unitariamente le due materie.
L’Ance ha aggiornato (29 gennaio 2019) il dossier che dà conto dello stato di attuazione della pianificazione paesaggistica a livello regionale. Fino ad oggi Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria, Piemonte e Friuli-Venezia-Giulia hanno approvato il Piano paesaggistico secondo le indicazioni del D.lgs. 42/2004, mentre il Lazio lo ha adottato ed è in attesa di approvazione.
Il dossier evidenzia, Regione per Regione, sia lo stato dell’iter procedurale di approvazione, sia le scelte operate dalle Regioni circa i contenuti più significativi dei piani paesaggistici approvati o adottati, vale a dire previsione o meno di:
- ulteriori vincoli paesaggistici imposti direttamente dal Piano ovvero di misure di salvaguardia per particolari “contesti” meritevoli di tutela paesaggistica (art. 134, comma 1, lett. c) e art. 143, comma 1, lett. d) e e);
- semplificazioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nelle aree vincolate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 (cd. aree ex Galasso), nonché in quelle gravemente compromesse o degradate da recuperare e riqualificare (art. 143, comma 4, lett. a) e b)).
Dossier Pianificazione paesaggistica