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Circolari, Fiscalità

Sismabonus ed ecobonus, tutte le regole per la cessione del credito

25 Luglio 2018
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L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2018 ha spiegato come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e ha fornito qualche chiarimento in più sulla cessione dell’Ecobonus.

Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella Circolare 11/E/2018 dello scorso maggio.

Sismabonus, la cessione della detrazione

Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l’Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003).

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

Sismabonus e Ecobonus, i meccanismi della cessione

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti collegati. A questa disposizione il Fisco ha dato un’interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

Il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l’intervento.

Via libera inoltre alla cedibilità, con il quarto chiarimento, anche a favore di fornitori o subappaltatori e subfornitori che non hanno eseguito i lavori per i quali è consentito il trasferimento del credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di appalto o fornitura.

Sismabonus e Ecobonus, i limiti alla cessione

Il Fisco ha spiegato che per la cessione del Sismabonus valgono le stesse regole previste per l’Ecobonus. È ammessa una sola cessione oltre quella originaria.

Per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta, il Fisco ha infine spiegato che il collegamento con il rapporto da cui deriva il diritto alla detrazione deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.

circolare 17e

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