Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Si tratta del cosiddetto “fresato d’asfalto” ovvero, con citazione tratta dalla norma tecnica UNI EN 13108-8, del “conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”.
La classificazione del fresato d’asfalto come sottoprodotto o residuo di produzione è stato da tempo oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che deve ritenersi concluso con l’entrata in vigore del dm 28 marzo 2018, n. 69 anche se, in realtà, basta leggere con un minimo di attenzione le condizioni di cui all’art 184 bis del DLvo 152/06 per escludere questa possibilità. Infatti l’art. 2, c. 1, lett. b), definisce residuo di produzione “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto”, con ciò confermando che il sottoprodotto deve scaturire da un processo produttivo (con conseguente esclusione dei residui di consumo o, per esempio, del fresato d’asfalto).
Con il decreto in argomento sono stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
All’articolo 3 del provvedimento è precisato che, ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 criteri:
Il rispetto delle precedenti condizioni deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 e deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
Il produttore deve, poi, conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale:
Le norme transitorie sono contenute nell’articolo 6 del provvedimento in cui è precisato che il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso e, quindi, entro il 3 luglio 2018, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 con la precisazione che nelle more dell’adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3 del provvedimento, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento stesso.