Per “rapporto di lavoro” si intende: ogni rapporto di lavoro subordinato nel quale “il prestatore di lavoro subordinato si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 cod.civ.), indipendentemente dalle modalità e dalla durata della prestazione; ogni rapporto originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.); contratti di collaborazione instaurati dalle cooperative con i propri soci.
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