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Circolari, Lavori Pubblici

Direttore dei lavori, in vigore le nuove regole

30 Maggio 2018
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Entra in vigore oggi, mercoledì 30 maggio, il DM 49/2018 sulle funzioni del direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione. Il decreto del ministero delle Infrastrutture, attuativo del Codice Appalti (Dlgs 50/2016), punta alla semplificazione delle procedure prediligendo gli strumenti elettronici.

Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori deve relazionarsi al coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori e al responsabile del procedimento (RUP), che svolge una funzione di coordinamento tra le due figure.

Il direttore dei lavori deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche prima della sottoscrizione del contratto.

Aumentano inoltre le responsabilità del direttore dei lavori che ad esempio, in fase di esecuzione, deve verificare la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati nel progetto e nel capitolato d’appalto. Per questo il direttore dei lavori ha l’obbligo di disporre delle prove ulteriori e di rifiutare i materiali risultati non idonei.

Tra i compiti del direttore dei lavori sono inoltre previste la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, la verifica sulle variazioni e varianti contrattuali, contestazioni e riserve, la sospensione dei lavori, la gestione dei sinistri.

Al termine dei lavori, il direttore può essere chiamato a svolgere accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il direttore dei lavori deve inoltre inviare al RUP il certificato di ultimazione dei lavori, redigere il verbale di constatazione sullo stato dei lavori, collaborare al collaudo, accertare la rispondenza di documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Sono inoltre previste attività di controllo amministrativo contabile, che devono essere effettuate con strumenti elettronici di contabilità. Non cambiano invece i documenti contabili da produrre.
Gli strumenti elettronici devono garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la loro provenienza. Il mancato utilizzo degli strumenti informatici per la contabilità è ammesso solo per il tempo necessario all’adeguamento della Stazione appaltante. In quei casi le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.

Ance: ‘si rischia l’aumento dei contenziosi’

L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha sollevato qualche critica al nuovo decreto. Per quanto riguarda la consegna dei lavori, ad esempio, il decreto prevede che il direttore dei lavori comunichi all’esecutore il giorno e l’ora in cui presentarsi e che, nel caso in cui l’esecutore non si presenti, la Stazione appaltante può scegliere se fissare una nuova data o risolvere il contratto incamerando la cauzione.

Secondo i costruttori, bisogna ripristinare la vecchia normativa in base alla quale la Stazione Appaltante doveva prima fissare una nuova data e risolvere il contratto solo se l’esecutore non si fosse presentato per la seconda volta. Questo per evitare “il rischio di un uso distorto della previsione in chiave discriminatoria”.

In base al decreto, qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla
stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto e il rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate. Secondo l’Ance, i tetti di risarcimento fissati dal decreto sono troppo esigui e non adeguati alla situazione del mercato e non assicurano il ristoro delle spese sostenute. A detta dei costruttori edili c’è inoltre uno squilibrio tra il caso in cui la mancata consegna dei lavori dipenda dall’esecutore e il caso in cui sia colpa della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda l’accettazione dei materiali, l’Ance chiede che ci sia proporzionalità tra le nuove analisi richieste, che sono ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto, e il valore dei materiali da testare.

Il decreto prevede che il direttore dei lavori gestisca le riserve, cioè le richieste di maggiori compensi effettuate nei documenti contabili per eventi sopraggiunti, secondo la disciplina della Stazione appaltante, riportata nel capitolato d’appalto, e non secondo una normativa specifica. Secondo l’Ance, viene consentita troppa discrezionalità alle Stazioni appaltanti, rischiando l’aumento dei contenziosi. Ma non solo, perché la presenza di tante regole diverse renderebbe difficile l’applicazione della disciplina.

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