È possibile presentare ricorso all’Albo Gestori Ambientali anche attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (PEC): è quanto ha stabilito il Comitato Nazionale con la circolare del 4 maggio 2018 n. 146.
Al riguardo, è stato chiarito che se la PEC utilizzata è quella dell’impresa ricorrente, come dichiarata al Registro delle Imprese, si deve considerare “ricevibile” anche il ricorso sprovvisto di firma digitale.
Al contrario nel caso in cui venga utilizzata una PEC diversa da quella dell’impresa, il ricorso sarà automaticamente dichiarato “irrecevibile”, salvo che non vi sia una apposita delega del legale rappresentante e la firma digitale del mittente.
Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), sono obbligati ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, tra gli altri:
- Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006.
- Le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti.
- Le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- Le imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.