È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 28 aprile 2018 contenente i criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di illuminazione pubblica. Il testo è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, in base al quale le Amministrazioni devono fare un’attenta analisi delle proprie esigenze e valutare l’effettiva consistenza del proprio fabbisogno.
Il testo appena pubblicato contiene una serie di regole per l’espletamento delle gare e si integra con il DM 27 settembre 2017, con cui sono stati definiti i “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.
Le nuove regole entreranno in vigore il 27 agosto 2018, cioè centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il servizio di illuminazione pubblica comprende: la gestione degli impianti (conduzione, manutenzione e verifiche periodiche), eventualmente la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti, un censimento, se non esistente, degli impianti di illuminazione pubblica a cura del fornitore, la definizione di un progetto definitivo o esecutivo degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e la eventuale realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
Si parte dal censimento degli impianti, che deve consentire l’individuazione delle componenti dell’impianto e del loro stato. Sulla base dei risultati del censimento può emergere la necessità di realizzare ulteriori attività.
Bisogna innanzitutto accertare la conformità normativa dell’impianto, cioè la sua completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la sicurezza elettrica e statica e, se necessario, risolvere le problematiche eventualmente riscontrate.
Nel caso in cui il progetto preveda la riqualificazione energetica dell’impianto, gli interventi devono consentire la completa conformità alle normative e alle leggi inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantire un risparmio energetico rispetto allo stato attuale. Gli interventi di riqualificazione energetica devono tener conto delle indicazioni del DM 27 settembre 2017.
Se il progetto prevede anche la riqualificazione urbana, gli interventi devono consentire l’integrazione della progettazione all’interno degli strumenti urbanistici generali ed attuativi o all’interno di una progettazione architettonica ed urbanistica più ampia. Questi interventi possono essere attuati solo dopo aver stabilito gli eventuali interventi di riqualificazione energetica e conformità normativa.
Il progetto può inoltre comprendere l’adozione di sistemi intelligenti, cioè l’installazione di servizi che potenziano le funzionalità degli impianti di illuminazione grazie a tecnologie avanzate ed eventualmente integrate con altre piattaforme presenti sul territorio. L’adozione dei sistemi intelligenti rappresenta l’ultimo step, dopo la verifica della conformità normativa e gli eventuali interventi di riqualificazione energetica ed urbana.
Se il bando richiede anche la progettazione degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione, i partecipanti devono possedere le competenze richieste dal paragrafo 4.3.2 del DM 27 settembre 2017 e dall’Allegato XVII del Codice Appalti.
Il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell’impianto stesso. L’offerente deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l’impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurne gli impatti ambientali.
Il progettista dell’impianto elettrico, interno od esterno all’organizzazione dell’offerente, deve essere regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.
L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l’esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l’offerente deve fornire l’elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.
È necessario inoltre il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.
Il decreto contiene anche una serie di schede. All’interno sono indicate le modalità per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal bando ed è presente una griglia di valutazione in cui è indicato il punteggio massimo da attribuire all’attività svolta.
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica, ad esempio, il progetto deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio in un’ottica di ciclo di vita. Per la riqualificazione urbana, l’elemento base risulta un inquadramento urbanistico (ad esempio con Piani della Luce o strumenti similari) dell’impianto di illuminazione. Elementi complementari possono essere dati da una definizione delle caratteristiche della luce in termini di resa cromatica, colore della luce, abbagliamento, caratteristiche estetiche e funzionali degli apparecchi di illuminazione per ogni ambito progettato.