Nel caso di specie la Commissione Regionale afferma, inoltre, il principio per cui a rilevare è il fatto che il ritardo nell’invio della comunicazione non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli relativamente alla pertinenza dei lavori di ristrutturazione con le spese di cui è stata chiesta la detrazione, essendo sufficienti, a tal fine, la documentazione relativa alla pratica edilizia, le fatture e i pagamenti bancari.