Con il messaggio 1403/18, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni relative al Fondo di integrazione salariale (Fis), così come modificate dalla Legge di bilancio 2018.
L’Istituto previdenziale, in particolare, ha ricordato che, a decorrere dall’anno 2018, è innalzato, in maniera strutturale (da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti) il c.d. tetto aziendale sul quale ciascun datore di lavoro può calcolare le prestazioni garantite dal Fis (assegno ordinario – assegno di solidarietà).
Pertanto, superata la deroga transitoria fino al 2021, dell’originario limite di 4 volte, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro, tenuto conto di eventuali prestazioni già deliberate a qualunque titolo in proprio favore, potrà accedere al Fis in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti.
Due ulteriori chiarimenti hanno interessato la durata massima delle prestazioni e la modalità di presentazione della domanda di accesso al Fis.
Fermo restando che, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, l’Inps ricorda che, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà per ciascuna unità produttiva, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, viene computata nella misura della metà; superato tale limite, la durata viene computata per intero.
In relazione alla modalità di presentazione della domanda, l’Inps conferma che il ticket dovrà essere richiesto obbligatoriamente ed esclusivamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” e non tramite l’applicativo “Gestione ticket”.
Messaggio Inps n. 1403 del 29-03-2018
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