Gli ex Istituti autonomi case popolari (Iacp) rischiano di essere esclusi dagli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili della Pubblica Amministrazione. Il motivo sta nelle definizioni utilizzate dalla norma che regola il funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che non rispecchia la situazione attuale.
A denunciarlo è Federcasa, Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale, che ha esaminato i contenuti del DM 22 dicembre 2017, con cui è stato regolato il funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, e inviato al Governo una lettera con alcune proposte di modifica.
Con una dotazione iniziale di 185 milioni di euro, di cui 150 milioni già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo offrirà finanziamenti agevolati per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della pubblica Amministrazione, con particolare riguardo all’edilizia popolare.
Per definire le pubbliche amministrazioni, il DM 22 dicembre 2017 rimanda all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. La norma del 2001, oltre a scuole, Regioni ed enti locali, inserisce nelle amministrazioni pubbliche gli Istituti autonomi case popolari (Iacp).
Questo significa che, interpretando letteralmente la norma, solo gli Iacp possono accedere ai finanziamenti agevolati del Fondo nazionale per l’efficienza energetica. Il problema è che negli anni molte Regioni hanno mutato la denominazione degli istituti. In alcuni casi è stata conservata la natura giuridica di “enti non economici”, ad esempio in Piemonte, Molise e Basilicata.
In altri casi, gli Iacp si sono trasformati in enti pubblici economici (Veneto, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Lazio) o in società in-house (Toscana e Provincia autonoma di Trento). La denominazione Iacp è stata invece mantenuta in pochissimi casi, come la Sicilia.
Per risolvere l’impasse, Federcasa ha proposto di adottare la definizione utilizzata dalle norme che regolano l’accesso alle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici e le ristrutturazioni, cioè ” Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013″.
Secondo Federcasa, “l’esclusione dalle agevolazioni previste dal provvedimento non agevola la promozione di piani di interventi per l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dagli Enti e Aziende che complessivamente ammonta ad oltre 760 mila alloggi assegnati in affitto a nuclei familiari con basso reddito”.
“Siamo certi – ha concluso Federcasa – che il legislatore porrà attenzione a quanto richiesto e procederà con misure eque ed estendibili in tutto il territorio nazionale”.