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Circolari, Lavoro e Previdenza

Anticipo pensionistico – lavoratori precoci – lavori gravosi e usuranti – R.I.T.A. – Ape sociale

15 Marzo 2018
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Ad integrazione della “Guida Ance sugli strumenti di flessibilità per l’uscita dal lavoro” ivi contenuta, si riportano in allegato le ultime circolari dell’Inps sulla materia. La circolare n. 28/2018 fornisce le istruzioni applicative sull’ Anticipo Pensionistico. Si richiama l’attenzione sul punto 14 relativo all’ “incremento del montante contributivo individuale” (Ape aziendale).  L’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 prevede che “i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possano, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’Inps in un’unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Con tale disposizione: il legislatore ha previsto la possibilità, da parte dei soggetti richiamati, di incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE versando all’Istituto, in un’unica soluzione, alla scadenza indicata, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo. Per quanto concerne gli enti bilaterali, la circolare dell’Inps rimarca che agli stessi non corrisponde una tipizzazione normativa univoca, rientrando nel novero di enti bilaterali tutti quegli organismi istituiti dai lavoratori e dai datori di lavoro ovvero, più frequentemente, da loro organizzazioni di rappresentanza. Ciò premesso, l’Inps specifica che, anche allo scopo di conferire adeguati elementi di certezza all’obbligazione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e avuto riguardo alle caratteristiche distintive dei principali organismi che trovano una specifica regolazione sul piano normativo, ovvero contrattuale, gli unici che, allo stato, presentano profili di congruità e compatibilità con l’impianto normativo posto alla base dell’istituto dell’APE possono essere individuati negli enti bilaterali per la formazione e nelle Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pertanto, oltre ai datori di lavoro e, nei termini sopra indicati, ai fondi di solidarietà, gli organismi bilaterali che possono essere presi a riferimento per l’assunzione dell’obbligazione contributiva in esame, sono gli enti bilaterali per la formazione e le Casse Edili. L’attivazione dell’istituto dell’incremento del montante contributivo, da parte degli enti bilaterali per la formazione e delle Casse Edili, è rimesso alla determinazione dei soggetti medesimi. In considerazione della rilevanza di tale passaggio e del richiamo specifico ai nostri Enti paritetici, si fa riserva, sul punto, di ulteriore specifiche indicazioni. Con l’occasione, si evidenzia che l’Inps, per il riconoscimento dell’APE Volontaria, ha reso disponibili due nuovi servizi:

– Simulatore
– Domanda di certificazione

Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione. La domanda di certificazione del diritto all’APE deve essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati, attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. Con la circolare dell’Inps n. 33/2018, vengono fornite le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di riconoscimento per la fruizione del pensionamento anticipato da parte dei lavoratori precoci. In particolare, i lavoratori precoci che rientrano nei requisiti dovranno fare domanda per il riconoscimento delle condizioni entro determinate date. Le domande presentate entro e non oltre il 30 novembre 2018 saranno prese in considerazione solo nel caso residuino le necessarie risorse finanziarie. L’istituto comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria entro il 30 giugno per le domande inviate entro il 1° marzo ed entro il 31 dicembre 2018 per le domande presentate entro il 30 novembre. Si allega, altresì, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, che riporta in allegato l’elenco delle professioni gravose ed usuranti (15 categorie) tra cui:

a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni.

In materia di R.I.T.A., con la circolare Covip n. 888/2018 vengono fornite le istruzioni operative utili per l’applicazione di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018 (art.1, commi 168 – 169). In particolare, la Commissione di Vigilanza ha reso indicazioni sui requisiti da possedere al momento dell’istanza per ottenere la R.I.T.A.; sulla documentazione idonea a comprovare tali requisiti; sulle modalità e la periodicità di erogazione della rendita in esame; sulle modalità di gestione del montante residuo nel corso dell’intero arco temporale di erogazione della rendita; sulle prerogative riconosciute all’iscritto che ha esercitato tale facoltà; sulle informazioni che i Fondi Pensione devono rendere ai lavoratori. La circolare Covip, inoltre, fornisce ai fondi pensione stessi tutte le indicazioni per modificare gli Statuti e i Regolamenti, la Nota informativa e le Comunicazioni periodiche connesse alle richiamate nuove disposizioni sulla Rendita integrativa in esame.

Si allega, altresì, la circolare Inps n. 34/2018 in materia di APe sociale che analizza le modifiche sulla materia apportate dalla Legge di Bilancio 2018, fornendo indicazioni operative. In particolare, la circolare tratta della riduzione del requisito contributivo minimo per le donne con figli e l’estensione della platea dei destinatari ai disoccupati, ai soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave e ai lavoratori definiti “gravosi”. Si unisce, infine, la Comunicazione della Cnce n. 632, relativa alle attestazioni Ape sociale 2018.

Inps_circ_28 del 13-02-2018

Inps_circ_33 del 23-02-2018

COVIP CIRC-888

Min_Lavoro_Decreto 5 febbraio 2018

inps_circ_34 del 23_2_18

CNCE_com.632 ape sociale 2018

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