Il DM 18 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16/1/2018) ha definito le procedure per la notifica delle multe stradali (e relative sanzioni accessorie) tramite indirizzo di posta elettronica certificata. Con successiva Circolare (300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018) il ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di tale procedura, sul contenuto minimo del messaggio da inoltrare e dei relativi allegati.
La notifica digitale delle multe stradali dovrà d’ora in poi necessariamente essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che dispongano di un domicilio digitale o forniscano un indirizzo di PEC anche solo al momento del controllo stradale. Ovviamente qualora si tratti di soggetti privati che non dispongono di indirizzo Pec la notifica continuerà ad avvenire secondo le ordinarie modalità nel rispetto dei termini di cui all’art. 20 Codice della strada.
Il verbale spedito in modalità digitale dovrà contenere nell’oggetto la dizione chiara di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada con tanto di numero della multa e dovrà contenere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con firma digitale. Andranno altresì specificate le informazioni utili al destinatario per esercitare il proprio diritto di difesa. La notifica digitale si considererà effettuata per il comando di polizia dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC. Se la notifica via PEC del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (per esempio per PEC scaduta o casella piena) il comando procederà alla notifica tradizionale della multa.
Si fa presente che la notifica via PEC consente di ridurre le spese per la notifica effettuata in forma tradizionale.