In merito all’obbligo di trasmissione del Prospetto informativo da parte delle aziende private che occupano dai 15 ai 35 dipendenti, il sito cliclavoro.gov.it – del Ministero del Lavoro – ha pubblicato una FAQ, con la quale si evidenzia la non sanzionabilità in caso di mancato invio, entro il 31 gennaio 2018, qualora non vi siano stati cambiamenti sulla situazione occupazione “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
La FAQ ministeriale
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018?
Così come chiarito con la nota prot. n. 454 del 23 gennaio 2017 (pur riferita all’insorgenza degli obblighi originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, poi rinviata di 12 mesi con la conversione del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.), la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato. A prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.
Fonte: Ministero del Lavoro



