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Circolari, Lavori Pubblici

Bandi di progettazione e corrispettivi: come garantire l’equo compenso?

26 Gennaio 2018
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L’anno appena trascorso ha portato in dote diverse novità e non pochi grattacapi alle stazioni appaltanti, che riguardano in particolare la redazione dei bandi di progettazione.

La prima versione del D.Lgs. n 50/2016 (c.d. Codice Appalti o Codice dei contratti) ha, infatti, generato quello che è stato definito “Caso Catanzaro” con la pubblicazione di un bando per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) che prevede un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.

Un bando che ha dato vita ad un vero e proprio dibattito tra chi ha definito vergognosa questa pratica e chi, invece, ne ha emulato le gesta. C’è da premettere, intanto, che la prima versione del Codice dei contratti non prevedeva alcun obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto parametri per la determinazione dell’importo da porre a base d’asta. Questo almeno fino alla pubblicazione del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo) grazie al quale è stato modificato l’art. 24 del Codice rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”. La modifica, voluta con forza dai Consigli Nazionali dell’Area tecnica guidati dalla Rete delle Professioni Tecniche, ha sanato l’errore del Governo che non prevedendo l’obbligatorietà del Decreto Parametri nella prima stesura del Codice avrebbe generato disomogeneità nella determinazione dell’importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, anche di due amministrazioni della stessa Regione.

Il Decreto correttivo ha, quindi, risolto una grossa problematica anche perché la non obbligatorietà dell’utilizzazione del decreto parametri avrebbe potuto essere strumentale all’amministrazione di turno per far rientrare un servizio all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) piuttosto che un’altra (da 40.000 a 100.000 Euro).

Fin qui tutto OK, dal 20 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del correttivo) le stazioni appaltanti hanno:

  • l’obbligo di utilizzare il decreto Parametri per la determinazione dell’importo da porre a base di gara;
  • il divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata;
  • il divieto di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Il 5 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con la quale è stata prevista una norma che è stata accolta dal favore di tutti i professionisti. Sto parlando dell’art. 19-quaterdecies (Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati), comma 3 con il quale è stato previsto che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.

Una norma che letta molto velocemente potrebbe sembrare cosa buona e giusta perché introduce, al posto delle vecchie tariffe professionali, il concetto di equo compenso. Senza però dei decreti attuativi che possano definire il concetto di equo compenso, le stazioni appaltanti si troveranno nel dilemma “come garantire l’equo compenso?”. Oltre a questo, gare di progettazione aggiudicate con i ribassi a cui siamo abituati (nel 2017 il ribasso medio è stato del 43,5% – Rilevazione Oice) potranno arrivare in tribunale sull’altare dell’equo compenso? Questo non è ancora dato saperlo.

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