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Circolari, Fiscalità

Sismabonus, le detrazioni fino all’85% su adeguamento e miglioramento antisismico

17 Novembre 2017
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Continua alle stesse condizioni, ma con una platea più ampia, il Sismabonus. Il disegno di legge di Bilancio 2018 ha confermato le percentuali di detrazione fiscale per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico, in vigore fino al 2021. Dal 2018 tra i beneficiari ci saranno anche gli istituti di edilizia popolare.
Come funziona il sismabonus

Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Le percentuali di detrazione variano in base ai risultati raggiunti: nelle singole unità immobiliari si parte dal 50% e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.

Nei condomìni si parte sempre dal 50% e si può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. In questo caso, il l tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

I condòmini beneficiari possono optare per la cessione del credito corrispondente alla spettante quota di detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne che alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Come si valuta il miglioramento antisismico

Per calcolare il miglioramento antisismico generato da un intervento di messa in sicurezza è necessario basarsi sulle Linee guida per la classificazione sismica degli edifici (DM 28 febbraio 2017) strumento attuativo del Sismabonus che introduce 8 classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

Le spese agevolate con il Sismabonus

Oltre ai lavori, nelle spese agevolate vanno considerate anche la classificazione e la verifica sismica degli immobili, la progettazione degli interventi, le perizie e i costi delle pratiche.

Durante il primo confronto sul disegno di legge di Bilancio 2018 si era ipotizzato di rendere agevolabili la classificazione e la verifica sismica non seguita dall’intervento di adeguamento o miglioramento antisismico. Questo avrebbe consentito una conoscenza approfondita del patrimonio edilizio italiano a avrebbe fatto da apripista all’adozione del fascicolo del fabbricato. Nel testo della bozza non c’è però nessuna disposizione a riguardo.

Acquisto di case antisismiche in zona 1

Nelle zone a rischio sismico 1 è incentivato l’acquisto di immobili situati in edifici demoliti e ricostruiti (anche con ampliamento) da un’impresa di costruzione che deve poi cederli entro diciotto mesi.

L’acquirente può ottenere una detrazione sul prezzo di vendita del 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore o dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa incentivabile è fissato a 96mila euro, quindi se l’intervento può far accedere alla detrazione massima dell’85%, l’acquirente ottiene un bonus pari a 81.600 euro. Anche in questo caso si può scegliere se usufruire della detrazione o se cedere il credito di imposta corrispondente all’impresa che ha realizzato i lavori o ad altri soggetti privati, tranne che ad istituti di credito e intermediari finanziari.

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