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FOCUS
Il testo aggiornato delle Linee Guida solleva perplessità, laddove consente alle stazioni appaltanti di considerare rilevanti anche fatti non definitivamente accertati ovvero non iscritti nel Casellario Informatico dell’Autorità.
Infatti, se, da un lato, viene ribadito il principio generale secondo il quale gli illeciti professionali, di qualunque natura siano (civile, penale ed amministrativa), debbono sempre essere accertati con provvedimenti esecutivi, dall’altro lato, si riconoscono come potenzialmente rilevanti anche le sentenze di condanna non definitive, per una serie numerosa di reati, provvedimenti giurisdizionali, cioè, privi di esecutività.
Ciò comporta, quindi, che un’impresa soccombente nel primo grado di giudizio per tali reati, possa essere espulsa da una procedura di gara, per un lungo periodo di tempo (3/5 anni), a prescindere da una eventuale impugnativa del provvedimento stesso.
In tal modo, risultano ridotti gli spazi di tutela delle aziende e, soprattutto, viene compresso il principio costituzionale sulla presunzione di innocenza, in forza del quale nessuno può essere considerato colpevole – e scontarne le conseguenze – in assenza di una condanna definitiva.
Peraltro, l’elencazione esemplificativa dei reati potenzialmente rilevanti, appare ampia e generica, in quanto le fattispecie delittuose considerate rilevanti non sono state distinte a seconda del settore di attività professionale in cui opera il soggetto, tenuto conto che la norma si applica, oltreché ai lavori, anche a servizi e forniture. Ne risulta che alcune ipotesi, non tipicamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale edile (ad esempio, i delitti contro l’industria e il commercio) quanto, piuttosto, con quella imprenditoriale generalmente intesa, potrebbero rilevare anche come illeciti professionali negli appalti di lavori. In questo modo, le amministrazioni finirebbero per disporre di un amplissimo potere di valutazione discrezionale, che – anche in considerazione della perdurante assenza del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – potrebbe essere esercitato in modo irragionevole o sproporzionato dalle amministrazione, con il rischio di alimentare forte contenzioso in fase di gara.
Inoltre, particolarmente delicata appare anche la possibilità, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di prendere in considerazione fatti e circostanze non ancora iscritti nel Casellario Informatico; ciò, soprattutto a fronte dell’obbligo, posto a carico dei concorrenti, di dichiarare in sede di DGUE ogni fatto e circostanza astrattamente idonea a rilevare come illecito professione grave.
In questo modo, le imprese possono essere esposte ad una situazione di forte incertezza, potendo incorrere, inconsapevolmente, in dichiarazioni incomplete, cui far conseguire l’esclusione dalla gara a titolo di falso.
Tutto ciò considerato, l’Ance sta adottando le opportune iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni affinché la fattispecie del grave illecito professionale sia ricondotta a fatti accertati in via definitiva e, quindi, oggetto di sentenze di condanna definitive ovvero di provvedimenti amministrativi irrevocabili e inoppugnabili, come risultanti dal Casellario presso l’ANAC. Posizione, questa, sostenuta dall’associazione sin dalla fase della consultazione sulle linee guida.
Ciò posto, in attesa delle auspicate modifiche, si raccomanda alle imprese, in sede partecipazione alle gare, la massima prudenza, formulando dichiarazioni il più possibile complete ed esaustive, con indicazione di tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’insussistenza di rischi sulla propria affidabilità/integrità nello svolgimento dell’attività professionale, al fine di evitare contestazioni e conseguenti esclusioni, anche comminate a titolo di falso.
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