• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Contributo di costruzione, il Tar fornisce chiarimenti sul criterio di quantificazione

6 Novembre 2017
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

Il contributo di costruzione dovuto si determina con riferimento alle tariffe vigenti al tempo dell’emanazione del permesso di costruire e non del suo rilascio.

Lo ha chiarito la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n. 597 del 26 settembre 2017 con la quale ha accolto il ricorso presentato contro un provvedimento di ricalcolo del costo di costruzione e degli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie, già precedentemente determinati.

Ricostruzione cronologica

La ricorrente aveva presentato al Comune, in data 1 ottobre 2007, una domanda di concessione edilizia relativa alla realizzazione di una casa di civile abitazione. Il 12 gennaio 2009 il Dirigente dell’Area tecnica del Comune comunicava alla ricorrente che, per il rilascio della concessione, doveva essere eseguito il pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota per il costo di costruzione. A garanzia dei pagamenti rateali doveva essere presentata una polizza fideiussoria. Il 24 febbraio 2009, la ricorrente ha presentato la ricevuta di versamento del 50% degli oneri di urbanizzazione e la polizza fideiussoria.

Con nota del 24 marzo 2009, n. 3800, il Dirigente dell’Area tecnica del Comune – sul presupposto che, con determinazioni n. 66 e 67 del 4 marzo 2009, erano stati aggiornati il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione – ha comunicato alla ricorrente di aver «proceduto al ricalcolo con le nuove tariffe determinando così un importo maggiore.

La ricorrente ha adempiuto a quanto richiesto dal Comune e in data 22 aprile 2009 ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia. Successivamente, la ricorrente, con atto di diffida in data 1 luglio 2009, del proprio legale di fiducia, ha chiesto al Comune la restituzione delle somme versate in adempimento alla comunicazione dell’amministrazione di cui alla richiamata nota del 24 marzo 2009. Il Comune non ha dato riscontro alla predetta domanda di rimborso.

Da qui è scaturito il ricorso dinanzi al Tar.

La decisione del Tar

La questione giuridica centrale concerne essenzialmente l’individuazione di quale sia il momento in cui si liquidano gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione e al contributo di costruzione.

Secondo l’art. 16, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2011 “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione“. Il riferimento normativo al rilascio del permesso di costruire implica che l’adempimento dell’obbligo relativo al pagamento degli oneri non costituisce un elemento necessario perché si perfezioni l’atto amministrativo (permesso di costruire). L’atto del privato (il pagamento degli oneri) si colloca in un momento successivo a quello del rilascio (o della consegna) del provvedimento perfetto in tutti gli elementi richiesti dalla disciplina normativa. L’atto del privato si inserisce nel procedimento amministrativo avviato con la sua domanda di permesso di costruire, ma assume la funzione di atto integrativo dell’efficacia, non condizionante la fase di decisione e di adozione del provvedimento finale.

Uno degli effetti essenziali del permesso di costruire (ossia, il termine per l’inizio dei lavori, il cui superamento comporta la decadenza dal titolo edilizio) è, quindi, espressamente subordinato al rilascio; rilascio che è, a sua volta, condizionato dal compimento di un atto del privato interessato (il pagamento del contributo di costruzione).

Nel caso di specie, l’amministrazione comunale ha provveduto a comunicare alla ricorrente la determinazione del dovuto a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e quota di incidenza sul costo di costruzione) con nota del 12 gennaio 2009. Pertanto, all’epoca, la fase di decisone e di emanazione del permesso di costruire si era perfezionata. Inoltre, il pagamento degli oneri da parte della ricorrente è stato comunque effettuato (come visto) il 24 febbraio 2009; quindi, in data antecedente alla approvazione delle nuove tariffe per gli oneri e per il costo di costruzione (avvenuta con determinazioni del 4 marzo 2009).

Ne deriva che la nota del 24 marzo 2009, n. 3800, con la quale il Comune ha proceduto al ricalcolo del contributo di costruzione, contiene una pretesa indebita, dovendosi – nella fattispecie – applicare le tariffe in vigore alla data del 12 gennaio 2009.

sentenza-tar-sardegna-26.09.2017-597

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata