Le agevolazioni previste per le imprese delle Zone Franche Urbane delle Regioni obiettivo convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia più la Provincia di Carbonia Iglesias) sono state estese ai professionisti. Lo prevede il DM 5 giugno 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto modifica e integra il DM 10 aprile 2013, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha regolato le modalità di accesso alle agevolazioni. Sempre nel 2013, era stato necessario fornire dei chiarimenti sulla norma e il Mise, con la circolare 32024/2013 aveva spiegato che nelle facilitazioni rientravano anche i professionisti, a condizione che esercitassero la propria attività in forma di impresa, presumibilmente operando in una STP.
Il decreto del 2017 chiude il cerchio includendo tutti i professionisti.
Le micro e piccole imprese e i professionisti che svolgono la propria attività all’interno delle Zone Franche Urbane possono usufruire delle seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall’Irap, esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili situati nella Zfu, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività d’impresa, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Ogni contribuente ammesso alle agevolazioni può beneficiarne fino al limite massimo di 200mila euro, o di 100mila euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi.
L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Mise, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e delle eventuali riserve finanziarie. Il 40% delle risorse disponibili per la Zfu è ripartito in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari. Il restante 60% è ripartito in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma degli stessi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della Zfu.
Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di aiuti “de minimis” entro il limite di 200mila euro (100mila euro per le imprese del trasporto si strada per conto terzi).
Per ottenere le agevolazioni, al momento della presentazione dell’istanza i professionisti devono risultare iscritti agli Ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Mise. Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese.
L’attività deve già esistere al momento della presentazione dell’istanza. In caso contrario, può essere avviata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Per i professionisti, il locale destinato all’attività professionale situato nella Zfu deve essere quello comunicato all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività.
Per ottenere le agevolazioni, è necessario che i soggetti abbiano optato per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, comunicandolo con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Le imprese e i professionisti che operano anche al di fuori della ZFU devono tenere una contabilità separata. Questa regola non si applica al periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento (5 giugno 2017). In luogo della contabilità separata, deve essere comunque predisposto un prospetto riepilogativo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella Zfu.
L’Agenzia delle entrate comunica al Mise, in via telematica, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno di durata dei benefici, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari. Le risorse revocate possono essere riutilizzate nella stessa Zfu.
Sono esclusi dalle agevolazioni imprese e professionisti in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, operanti nel settore della pesca, acquacoltura, produzione primaria dei prodotti agricoli, nell’ambito delle esportazioni verso paesi terzi o Stati membri, gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni anziché di importazione, le imprese del settore carboniero.
Non possono accedere neanche i soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Mise che, alla data di pubblicazione di un nuovo bando relativo alla Zfu in cui operano, abbiano utilizzato meno del 10% dell’importo concesso.