La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, nella seduta del 24 settembre 2026, ha risposto all’interpello n. 4/2026, con il quale ha fornito, alla Regione Toscana, una risposta in merito a: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”.
La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Defini- zioni” stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”;
- l’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” prevede che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…); b) è consultato pre- ventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, program- mazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”; (…); e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di pre- venzione relative (…); (…); h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”; (…); m) “fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
- il medesimo articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, al comma 2, sancisce che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre (…) dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudi- zio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
- il menzionato articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 7, dispone che: “L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”;
- l’articolo 89, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Definizioni” statuisce che per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori” si intende il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’arti- colo 92 (…)”;
- l’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Obblighi del coordinatore per la progettazione” dispone che “Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (…)”;
- l’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Piano di sicurezza e di coordinamento” stabilisce che: “I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori”
la Commissione ritiene che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvi- sarsi un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
In tale ultima ipotesi, infatti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull’autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull’indipendenza e sull’imparzialità che l’esercizio delle relative attribuzioni richiede.
A ciò si aggiunge che l’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.
Tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull’autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all’esercizio delle relative funzioni.
Fonte: DTL Modena