
Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 6874 del 14 settembre 2026, che ha confermato il principio enunciato dal TAR del Lazio, con la sentenza n. 5361/2026.
In particolare, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in merito al principio di equivalenza delle tutele economiche tra CCNL e del “superminimo”, anche quello non riassorbibile.
La pronuncia oggetto di analisi riguarda una procedura di gara in cui l’azienda aggiudicataria ha indicato un CCNL diverso (CCNL Metalmeccanico) da quello individuato dalla stazione appaltante (nella specie, il CCNL Edilizia). Ciò ha configurato un’ipotesi di anomalia dell’offerta, aggravata dall’inidoneità della documentazion
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