
Si informa che il Ministero del lavoro ha pubblicato l’Avviso che, per l’annualità 2026, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 2025 (cfr. comunicazione Ance del 17 gennaio 2025).
Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse del citato Avviso.
Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso
L’Avviso, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 dicembre 2025 (cfr. comunicazione Ance del 21 gennaio 2026), disciplina, per il 2026, i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 2025.
In particolare, tale Fondo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi organizzati dalle imprese:
a) programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne formative e informative (art. 1, comma 2, lett. a) dell’Avviso);
b) acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici – DAE (art. 1, comma 2, lett. b) dell’Avviso).
Ai sensi del comma 3, art. 1 dell’Avviso, gli interventi di cui alla predetta lettera a) si intendono realizzati se l’azienda ha definito e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione di un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, che preveda almeno una delle seguenti iniziative:
I) screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
II) prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
III) attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
IV) esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;
V) esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale.
Articolo 2 – Soggetti beneficiari
Può presentare domanda l’impresa datrice di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che dispone di almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato.
Per gli interventi di cui alla suddetta lettera b), l’impresa deve, inoltre, dichiarare di non essere obbligata alla dotazione di DAE ai sensi della normativa vigente.
Articolo 3 – Interventi ammissibili
Gli interventi di cui alla suddetta lettera a), comma 2, art. 1 dell’Avviso, devono essere realizzati nel corso dell’anno 2026 tramite protocollo o accordo stipulato nel medesimo anno tra l’impresa istante e una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio sanitario pubblico.
Il protocollo/accordo deve riportare:
a) almeno una delle iniziative di carattere sanitario o di prevenzione tra quelle individuate dal sopra richiamato articolo 1, comma 3, dell’Avviso;
b) la qualifica del personale sanitario coinvolto nel solo caso in cui l’iniziativa effettuata sia quella prevista al punto iii) dell’articolo 1, comma 3 dell’Avviso;
c) l’indicazione dei lavoratori appartenenti all’impresa richiedente, interessati dall’attuazione del protocollo/accordo;
d) il costo previsto per ciascuna unità di personale coinvolta;
e) il costo complessivo dell’intervento da attuare.
L’attuazione degli interventi deve riferirsi integralmente all’annualità 2026.
Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’Avviso, è ammissibile l’acquisto di DAE conformi alle norme vigenti, ossia con certificazione di conformità CE.
Articolo 4 – Modalità di presentazione della domanda
La presentazione della domanda deve avvenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite procedura telematica, disponibile al seguente indirizzo https://screeningdae.lavoro.gov.it, accedendo mediante SPID o CIE del legale rappresentante o di un soggetto dallo stesso delegato.
L’autenticazione tramite SPID o CIE equivale alla sottoscrizione dell’istanza da parte del legale rappresentante o di un suo delegato.
Ai fini della presentazione della domanda, l’impresa richiedente è tenuta ad effettuare preliminarmente una procedura di preregistrazione tramite la piattaforma disponibile al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it .
Per le aziende già registrate è sufficiente aggiornare la manifestazione di interesse senza ripetere il processo di registrazione.
La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2027.
In caso di problematiche riscontrate in fase di presentazione della domanda, è disponibile un servizio di supporto dedicato attivabile attraverso la presentazione di apposito ticket su https://www.urponline.lavoro.gov.it, selezionando la voce relativa al “Fondo screening e defibrillatori”.
Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente, deve rendere, ove previsto, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, deve anche fornire obbligatoriamente le seguenti informazioni, e, ove previsto, la relativa documentazione:
anagrafica dell’impresa (in fase di preregistrazione);
dati del legale rappresentante o del suo delegato (in caso di soggetto delegato, è obbligatoria l’allegazione di atto di delega firmato digitalmente dal delegante e, in caso di firma analogica, lo stesso dovrà essere corredato da copia di documento di identità del soggetto delegante);
indirizzo PEC valido e attivo per le comunicazioni relative alla presente procedura;
codice IBAN intestato all’impresa richiedente;
dichiarazioni relative alle condizioni richieste dall’articolo 2 del citato decreto ministeriale del 17 dicembre 2025;
dichiarazioni relative ai requisiti e assenza di cause ostative di cui alla lettera f) g), h) e i) dell’articolo 5 del predetto decreto ministeriale;
informazioni richieste dall’articolo 3, dell’Avviso, in relazione alle categorie di interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) dello stesso Avviso.
Il soggetto richiedente si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it, ogni variazione sopravvenuta in ordine ai dati dichiarati e alle informazioni riportate all’atto di presentazione della domanda.
Inoltre, a pena di inammissibilità, l’impresa richiedente deve allegare alla domanda:
I) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Avviso (screening):
➢ protocollo/accordo previsto dall’articolo 3, comma 1 dell’Avviso debitamente sottoscritto dalle parti, riportante le informazioni previste dal successivo comma 2 del medesimo articolo;
➢ fattura attestante l’importo della spesa, con indicazione nella causale degli estremi del relativo protocollo/accordo attuato;
➢ documentazione che attesti il pagamento effettuato con modalità tracciabile riferibile alla prestazione oggetto del protocollo/accordo.
II) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’Avviso (DAE):
➢ fattura di acquisto del DAE emessa nell’anno 2026, recante espressa indicazione del modello, marca e tipologia di defibrillatore acquistato, riportante importo della spesa sostenuto;
➢ documentazione che attesti il pagamento effettuato con modalità tracciabile riferibile al prodotto acquistato.
È possibile per l’impresa richiedente produrre altra documentazione aggiuntiva qualora ritenuta utile ai fini della presenta procedura, avvalendosi della voce “documenti aggiuntivi” presente nell’applicativo informatico.
In ogni caso, non dovrà essere prodotta documentazione contenente dati sensibili dei lavoratori interessati quali ad esempio referti medici o attestanti lo stato di salute degli stessi.
Articolo 5 – Limiti di presentazione delle domande
Nell’annualità 2026, per ciascuna delle categorie di intervento (screening e DAE) individuate alla lettera a) e alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, dell’Avviso, è ammessa la presentazione di una sola domanda per impresa.
Qualora l’impresa abbia effettuato una o più iniziative riferibili alla categoria di intervento di cui alla lettera a) e, al contempo, anche l’intervento di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, dell’Avviso, le istanze di accesso al Fondo possono essere presentate sia separatamente o, in alternativa, con un’unica domanda con l’indicazione di entrambe le categorie di intervento.
Qualora siano presentate più domande riferite alla stessa categoria di intervento nell’ambito della medesima annualità, è considerata ammissibile, ai fini della procedura, esclusivamente la prima presentata in ordine cronologico.
Articolo 6 – Contributo concedibile
In osservanza a quanto stabilito dall’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 17 dicembre 2025, il contributo concedibile è pari a:
fino a € 2.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Avviso;
fino a € 1.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’Avviso.
I suddetti contributi sono cumulabili e riconosciuti entro il limite delle spese documentate.
L’ammissione al beneficio è disposta fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che per l’annualità 2026, sono pari a € 500.000,00.
Articolo 7 – Cause di inammissibilità ed esclusione
Non sono accolte le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o più delle seguenti condizioni di inammissibilità/esclusione:
a) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Avviso, mancanza di uno o più requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto ministeriale;
b) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’Avviso, mancanza di uno o più requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto ministeriale, nonché del requisito di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) e b) del medesimo decreto ministeriale;
c) presentazione della domanda con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dall’Avviso;
d) mancanza di uno o più documenti fra quelli elencati dell’Avviso e indicati a pena di inammissibilità;
e) aver già percepito, per gli stessi interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Avviso, i benefici erogati dall’INAIL sotto forma di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione;
f) sussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa datrice, di una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del codice antimafia;
h) sussistenza di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Articolo 8 – Istruttoria
L’istruttoria relativa alla procedura dell’Avviso in esame è curata dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative presso il Ministero del lavoro.
La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative procede all’istruttoria delle domande seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e dall’ora riportate sul protocollo elettronico generato automaticamente dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione della domanda.
Le domande saranno esaminate fino alla esaurita disponibilità delle risorse finanziarie stanziate per l’annualità 2026.
Articolo 9 – Esiti della procedura
All’esito dell’istruttoria, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it, entro il mese di giugno 2027, l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e di quelle escluse per esaurimento fondi.
Successivamente alla pubblicazione del suddetto elenco si procederà all’erogazione delle risorse a favore delle imprese ammesse al beneficio.
L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla positiva verifica della permanenza in capo all’impresa richiedente della sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva previste dall’Avviso e dichiarate in domanda, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Infine, per l’intervento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’Avviso, verrà richiesta come condizione per l’erogazione del contributo la dichiarazione da parte del richiedente di essere ancora in possesso del dispositivo DAE indicato nella domanda di accesso al Fondo.
Qualora, in sede di verifica preliminare all’erogazione del beneficio, emerga l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo nei confronti di una o più imprese ammesse, le corrispondenti risorse finanziarie non utilizzate sono riassegnabili mediante scorrimento dell’elenco delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, procedendo alla riattivazione dell’istruttoria limitatamente alle imprese originariamente escluse per esaurimento dei fondi.
Articolo 10 – Revoca e decadenza
Costituiscono cause di revoca del beneficio, in qualunque fase del procedimento:
a) il rilascio di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Restano ferme le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
b) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso stabiliti dal presente decreto, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto non riportato, si rinvia all’Avviso allegato.
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