Grazie all’azione di sensibilizzazione portata avanti dall’ANCE è stata introdotta una norma (art.26 comma 13) che contiene una delega al Governo a modificare e integrare il Dpr 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, è previsto che il Governo adotti disposizioni modificative e integrative di tale regolamento al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando:
La necessità di rivedere la normativa contenuta nel DPR 31/2017 è stata sollecitata dall’ANCE al fine sia di procedere ad un coordinamento con le diverse normative statali che sono intervenute nel tempo con riferimento, in particolare, alla liberalizzazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (DL 17/2022 cd. Decreto Energia), sia per rispondere all’esigenza di ampliare gli interventi da escludere o sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata per andare incontro alle diverse esigenze di transizione energetica, ambientale e in genere di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Il DDl Concorrenza, oltre al tema relativo agli interventi da escludere o semplificare in tema di autorizzazione paesaggistica, ha introdotto due importanti ulteriori deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi (art. 26 comma 1) e la semplificazione e il riordino in materia di fonti energetiche rinnovabili (art. 26 comma 4).
In particolare è previsto che il Governo proceda, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione, semplificazione e individuazione delle attività oggetto di SCIA o silenzio assenso e di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva; ciò al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.
I relativi decreti legislativi dovranno essere adottati nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra cui:
Al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, la delega prevede la possibilità di modificare la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa (l. 241/1990), nel rispetto dei principi del diritto comunitario relativi all’accesso alle attività di servizi, e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto della tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Si ricorda che la tabella A D.lgs. 222/2016 individua, per ogni tipo di attività, tra cui anche gli interventi edilizi, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.
L’ulteriore delega contenuta nel disegno di legge prevede che il Governo adotti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili al fine di semplificare, razionalizzare e riordinare la normativa, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, e adeguare le disposizioni vigenti alle norme comunitarie.
Tale attività dovrà avvenire nel rispetto di principi e criteri direttivi tra cui:
Con riferimento alla delega in materia di fonti energetiche rinnovabili è stata introdotta anche una norma (art.26 comma 6) la quale specifica che i decreti legislativi abrogheranno espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recheranno le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.