L’ANCE illustra i chiarimenti e le indicazioni operative fornite dall’INPS (da ultimo con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 e con il messaggio n. 2559 di pari data) in merito all’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’art. 31 del DL n. 50/2022.
Il citato art. 31 prevede testualmente che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 del medesimo DL n. 50/2022 e che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.
Come chiarito dall’INPS nella citata circolare n. 73/2022, la suddetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti dal citato art. 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS o altri ammortizzatori sociali o per congedi).
L’indennità è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con cui lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”. Con il citato messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, illustrato nel prosieguo della presente nota, l’INPS ha fornito chiarimenti sui contenuti di tale dichiarazione, allegando altresì un facsimile della stessa.
L’Istituto ricorda che possono accedere al beneficio di cui al citato comma 121 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), e quindi, ricorrendone i presupposti, al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro qui esaminata, tutti lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Il beneficio di cui al comma 121 trova applicazione, mese per mese, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In proposito, l’Istituto rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 43/2022.
L’Istituto si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui al citato comma 121, ossia a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. L’INPS precisa, peraltro, che la fruizione del predetto esonero esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro.
Per quanto riguarda il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui al comma 121, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro, che il DL n. 50/2022 individua nel primo quadrimestre dell’anno 2022, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, comunica che tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73/2022, ossia fino al 23 giugno 2022.
Per espressa disposizione di legge, l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione, sopra citata, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
D’altra parte, l’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Qualora dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato in UniEmens l’indennità di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che l’Istituto stesso si riserva di fornire con successivo messaggio. Ai fini del recupero, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l’indennità per il medesimo lavoratore e che, di conseguenza, saranno tenuti alla restituzione.
Per le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, si rinvia al paragrafo 2.1 della circolare n. 73/2022 in commento (con cui l’INPS riporta e integra le istruzioni già comunicate con il messaggio n. 2397/2022).
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla Parte I della predetta circolare.
Per completezza di informazione, si segnala che la medesima circolare riporta chiarimenti e indicazioni operative anche con riferimento all’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’art. 32 del medesimo DL n. 50/2022, rispettivamente per pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (Parte II) e per altre categorie di soggetti, quali ad esempio titolari di NASpI e DIS-COLL, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza etc. (Parte III).
Come sopra accennato, con il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 l’INPS ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione del lavoratore richiesta dall’art. 31 del DL n. 50/2022, allegando altresì un facsimile della stessa.
Come detto, il citato art. 31 dispone, al comma 1, che l’indennità sia riconosciuta “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.
Per ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, quindi, il dipendente deve presentare allo stesso una dichiarazione con cui afferma di non essere titolare delle suddette prestazioni, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1) ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (comma 18). Si tratta delle categorie di soggetti per le quali è prevista l’erogazione a luglio dell’indennità una tantum direttamente da parte dell’Inps, ai sensi dell’art. 32 del medesimo DL n. 50/2022.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’INPS fornisce, in allegato al messaggio in esame, un fac-simile di dichiarazione del lavoratore, che, come chiarito dall’Istituto, costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Fonte: ANCE