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L’Aula della Camera ha licenziato, in va definitiva, il 19 maggio u.s., il disegno di legge di conversione del DL 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (Legge n. 51/22 del 20 maggio 2022, GU n. 117 del 20 maggio 2022) con la votazione di fiducia sul testo tramesso dal Senato ( DDL 3609/C).
Nel provvedimento restano confermate le norme approvate in prima lettura che accolgono, con alcuni correttivi, importanti proposte associative, già evidenziate da ANCE in audizione. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
-Qualificazione imprese per l’esecuzione dei lavori che usufruiscono di risorse pubbliche come il Superbonus 110% e il Bonus Facciate
La norma prevede che se i lavori da realizzare siano di importo superiore a 516 mila euro le imprese non potranno sottoscrivere i relativi contratti di appalto se non in possesso dell’attestazione SOA. Per consentire un’applicazione graduale della previsione, e permettere a tutte le imprese che ne siano sprovviste, di dotarsi di tale attestazione, la decorrenza dell’obbligo non sarà immediata ma riguarderà i contratti sottoscritti dal 1° luglio 2023. Tuttavia, si prevede che, già dal 1° gennaio 2023, le imprese possano operare solo previa dimostrazione dell’avvio dell’istruttoria necessaria con gli organismi preposti al rilascio delle attestazioni.
Si tratta di una misura auspicata da tempo, necessaria per offrire una prima risposta concreta al bisogno di correttezza e affidabilità delle imprese che eseguono lavori di questo tipo e al tempo stesso per frenare l’accesso al mercato da parte di operatori improvvisati che alterano la concorrenza con il mancato rispetto delle minime regole di sicurezza del lavoro e delle opere realizzate.
-Misure di proroga per l’edilizia
Viene disposta la proroga straordinaria di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
La norma riproduce quanto già previsto dalle precedenti proroghe straordinarie ma, rispetto ad esse, è stata introdotta in corso d’iter la seguente specificazione richiesta dal Governo “purchè la possibilità di usufruire della proroga non risulti in contrasto, tra l’altro, “con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004”.
-Applicazione CCNL edili per benefici fiscali connessi ai bonus
Viene precisato che il limite di 70.000 si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 fermo restando che l’obbligo di applicazione dei CCNL del settore edile è riferito ai soli lavori edili. Il nuovo testo, inoltre, chiarisce che i contratti sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che i lavori edili sono quelli definiti dall’allegato X del Dlgs 81/2008.
In Commissione Finanze e Industria del Senato, in prima lettura, è stato accolto, inoltre, l’ordine del giorno G/2564/43/6 e 10 (già em. 23.0.31, primo firmatario Sen. Faraone – IV), che impegna il Governo, nel senso suspicato da ANCE, a valutare l’opportunità di dare attuazione ai contenuti dell’emendamento 23.0.31 volto a prevedere che, per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all’eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.
Fonte: ANCE
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