E’ stata pubblicata l’istruzione operativa n. 3834/2022 con cui l’INAIL ricorda che, come stabilito dall’art. 13, comma 9 delle Modalità di applicazione delle tariffe – DM 27 febbraio 2019, il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo di denuncia dei lavori, se classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui ricorra l’opportunità e, in ogni caso, solo ove le lavorazioni richiedano l’impiego di non oltre cinque persone e non durino oltre i quindici giorni.
Inoltre, l’INAIL ricorda che entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, la sede competente può:
– emettere il provvedimento di dispensa;
– emettere il provvedimento di diniego.
Infine, l’INAIL informa di aver provveduto alla reingegnerizzazione del servizio online Istanza Dispensa Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo che, dopo una temporanea chiusura per problemi tecnici, è tornato disponibile dal 6 aprile 2022.
Fonte: ANCE