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Circolari, Fiscalità

Interrogazione sulla cessione del credito: consentita anche a Sgr, Sim e Sicav

21 Aprile 2022
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Nella seduta del 20 aprile u.s della Commissione Finanze della Camera si è svolto il Question Time alla presenza del Sottosegretario all’Economia, Federico Freni, sull’Interrogazione (n. 5-07901 a firma dell’On. Currò del Gruppo M5S) in merito alla cessione del credito in cui viene chiesto al Governo di adottare iniziative normative per includere le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di intermediazione mobiliare (SIM), ivi compresa Poste italiane, nel novero degli intermediari finanziari che possono risultare acquirenti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi dopo la prima cessione.

 

Il Sottosegretario, nella sua risposta, ha evidenziato che:

-preliminarmente, si segnala che l’articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge (AS 2588), inserito in prima lettura dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.

Come noto, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi ai bonus fiscali, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, possono optare:

-per lo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale può, a sua volta, cedere un corrispondente credito a terzi soggetti, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato);

-per la cessione a terzi soggetti di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato).

 

In entrambi i casi, le disposizioni vigenti fanno salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito già oggetto di una prima cessione, a condizione che avvengano a favore dei seguenti soggetti «qualificati»:

-banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

-di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

-di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

Tali soggetti sono tenuti comunque all’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del «decreto rilancio» e, di conseguenza, non possono acquisire il credito laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

-Per effetto delle modifiche apportate con il citato articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge, sono ampliate le possibilità di cessione dei bonus edilizi di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: viene, infatti, consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri «correntisti». Questi ultimi non possono, poi, ulteriormente cedere il credito.

-Coerentemente al comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, il medesimo articolo 29-bis stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all’Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022.

-Attualmente le norme sulla cessione dei crediti fiscali (articoli 121, 122, del decreto-legge n. 34 del 2020) consentono le «ulteriori cessioni» di tali crediti, inter alia, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all’articolo 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF.

-Per quanto concerne, infine, il ruolo di Poste italiane, la predetta Società ha evidenziato quanto segue. A partire dal 7 marzo scorso Poste Italiane ha riavviato il servizio di acquisto di crediti d’imposta cedibili ai sensi del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). In particolare, Poste Italiane attualmente offre tale servizio unicamente ai titolari originali del credito d’imposta, ossia a quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno effettivamente pagato i lavori effettuati e che intendono quindi cedere il credito d’imposta direttamente maturato (cosiddetta «prima cessione»). Tale servizio, concentrandosi soprattutto sulla clientela retail, che è da sempre la clientela di elezione di Poste Italiane, rientra pienamente nella mission della società, con un ticket medio (di circa 18.000 euro a pratica) molto inferiore a quello generalmente acquistato dai maggiori player di mercato, che permette virtualmente a tutta la clientela di accedere alla cessione dei propri crediti d’imposta.

 

Alla luce dei molteplici interventi di modifica al Decreto Rilancio e sulla base di un approccio basato sulla valutazione del rischio, che ha valorizzato la passata esperienza, Poste Italiane ha di tempo in tempo aggiornato il proprio processo di verifica soggettiva e documentale e, al momento della riapertura del servizio, ha pubblicato online, in maniera trasparente, tutte le indicazioni necessarie al proponente per valutare l’opportunità di cessione del credito d’imposta a Poste Italiane, con una chiara indicazione anche dei tempi associati all’istruttoria, che possono superare i 3 mesi.

Il servizio è disponibile esclusivamente online e al cliente è richiesto di recarsi in Ufficio postale unicamente per l’adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio, a valle del superamento dei controlli soggettivi e documentali previsti.

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