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Circolari, Lavoro e Previdenza

DPCM 28 marzo 2022 – Protezione temporanea dei profughi ucraini

12 Aprile 2022
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In attuazione della direttiva comunitaria 2001/55/Ce sulla concessione di protezione temporanea agli sfollati e della decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE 2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di profughi provenienti dall’Ucraina, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l’allegato DPCM 28 marzo 2022, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che autorizza le autorità italiane a concedere la protezione temporanea ai profughi provenienti dall’Ucraina.

Il provvedimento prevede, in particolare, che la protezione temporanea abbia la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022 (data della decisione del Consiglio dell’UE).

Beneficiari della protezione temporanea sono:

  •       i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
  •       gli apolidi e cittadini di paesi diversi dall’Ucraina che beneficiavano già prima della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina, prima del 24 febbraio 2022;
  •       i familiari delle due precedenti categorie, soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di un permesso di soggiorno valido in base al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo di parentela, (documentazione validata dalla competente rappresentanza consolare straniera);
  •        gli apolidi e cittadini di paesi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di permesso di soggiorno permanente valido in base al diritto ucraino, e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel paese/regione di origine.

Ai sensi del DPCM il Questore del luogo in cui il richiedente è domiciliato rilascia un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Il permesso, richiesto tramite domanda presentata direttamente in Questura, è rilasciato in formato elettronico ed è totalmente gratuito. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea, il permesso può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.

Tale permesso di soggiorno consente al titolare l’accesso, oltre che all’assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e allo studio.

Nel caso di adozione della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea da parte del Consiglio dell’Unione il permesso perde efficacia ed è revocato anche prima della sua scadenza.

Il titolare  di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare anche la domanda di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25/2008.

Fonte: ANCE

Dpcm-28-marzo-2022

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