• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Standard edilizi ed urbanistici: le Regioni possono prevedere deroghe?

5 Aprile 2022
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1949 del 17 marzo 2022, ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 bis comma 1 del D.P.R. 380/2001, inserito dalla legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013, (cd. “decreto del fare”) e modificato dal DL 32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”), che consente alle Regioni, con proprie leggi e regolamenti, di prevedere disposizioni derogatorie alle previsioni del D.M. 1444/1968 e dettare norme sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

In particolare, la questione è sorta dall’art. 103 comma 1 bis L.R. Lombardia 12/2005 il quale, fatti salvi i limiti inderogabili sulle distanze, ha disapplicato le norme del DM 1444/1968 rinviando alla pianificazione territoriale, in base alla possibilità concessa dall’art. 2 bis sopracitato.

I giudici amministrativi hanno rilevato che:

–    Le norme in materia di standard edilizi e urbanistici contenute nel D.M. 1444/1968 rientrano nella materia “governo del territorio” con la conseguenza che le leggi regionali devono rispettare le norme di principio della legislazione statale;

–    l’art. 2 bis comma 1 contrasta con l’art. 41 quinquies l. 1150/1942 (legge urbanistica), individuata quale norma di principio statale; tale disposizione, prevedendo la fissazione di standard, limiti e parametri inderogabili per l’edificazione applicabili in sede di pianificazione urbanistica, esprime l’esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, non essendo costituzionalmente ammissibile che possano esserci differenze tra Regioni a causa delle diverse previsioni locali;

–    le disposizioni dell’art. 2 bis comma 1 intersecano le competenze esclusive statali in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117 comma 2 lett. m) e s) Costituzione);

–    anche nel caso in cui vi sia una legislazione regionale che introduce una disciplina in materia di pianificazione urbanistica che “intercetti aspetti sensibili” sotto il profilo della vivibilità del territorio come quelli afferenti alla dotazione di infrastrutture e servizi per la collettività viene in rilievo la competenza esclusiva statale con la possibilità per le Regioni di intervenire in deroga solo in senso “migliorativo”.

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato dubita della compatibilità dell’art. 2 bis comma 1 D.P.R. 380/2001 con gli artt. 3, 117 comma 2 lett. m) ed s) e comma 3 della Costituzione e di conseguenza, dell’art. 103 comma 1 bis LR Lombardia 12/2005 con l’art. 117, comma 2, lettere m) ed s) e comma 3 della Costituzione.

Dall’eventuale esito del giudizio di legittimità costituzionale potranno, quindi, discendere delle conseguenze sia alla normativa della Regione Lombardia sia delle altre Regioni che, in attuazione dell’articolo 2bis, si siano avvalse della facoltà di porre specifiche discipline derogatorie.

La questione evidenzia con più urgenza la necessità di arrivare ad una riforma organica a livello nazionale che contenga una disciplina agevolativa per gli interventi di riqualificazione urbana come da tempo auspicato dall’ANCE.

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata