Con la circolare n. 19680 del 30 marzo 2022, il Ministero della Salute, tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e facendo seguito alle precedenti circolari emanate ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19 e di coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi.
Per quanto riguarda l’isolamento di persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2, continuano a valere le stesse indicazioni contenute nella circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC Sars-Cov-2 Omicron (B.1.1.529).
Permane la distinzione fra:
Nel caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 non viene effettuata una distinzione fra soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati. Si applica indistintamente la misura dell’autosorveglianza, della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto stretto, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2, che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Fonte: ANCE