Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione e ora al problema del rincaro dell’energia elettrica e del gas, prevede all’articolo 9 misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.
A tal fine l’art. 9 – sostituendo il comma 5 dell’art. 7-bis del D.lgs. 28/2011 – prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sia sempre classificata come intervento di manutenzione ordinaria e non sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, ivi inclusi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del medesimo Codice.
Fonte: ANCE