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Circolari, Lavori Pubblici

In vigore il decreto milleproroghe. Le novità introdotte per il settore dei lavori pubblici

3 Marzo 2022
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto “Milleproroghe”.

La Legge è entrata in vigore il 1° marzo u.s., e contiene le seguenti misure di interesse per il settore:

  1. Proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale

In particolare, l’articolo 3, comma 4, recante “Proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici”, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.l. n. 34 del 2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Il termine era già stato oggetto di proroga, al 21 dicembre 2021, da parte dell’art. 13 del D.l. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021.

  1. Proroga di termini in materia di gestioni commissariali- Commissario straordinario Ischia

I commi da 4-bis a 4-quinquies dell’articolo in commento riguardano la ricostruzione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017.

Per quanto di interesse, si prevede, al comma 4-bis, che fino al termine della durata della gestione commissariale istituita per il sisma del 2017 nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia (prevista fino al 31 dicembre 2022), il Commissario straordinario eserciti le funzioni previste dall’art. 18, comma 1, del D.l. n. 109 del 2018, anche con i poteri di ordinanza previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.l. n. 189 del 2016 e dall’articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del D.l. n. 76 del 2020.

Ne consegue la possibilità per il Commissario straordinario di svolgere, attraverso poteri di ordinanza commissariale, le previste funzioni per la ricostruzione dei territori dell’isola di Ischia e, in particolare, per l’individuazione degli interventi e delle opere urgenti di particolare criticità, relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

È consentito, inoltre, al Commissario straordinario, nell’esercizio delle funzioni ora attribuite, di avvalersi della collaborazione degli uffici della Struttura commissariale del sisma 2016, previste dall’art. 50 del D.l. n. 189 del 2016.

Fonte: ANCE

 

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