L’INL, con la nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’Inps e all’Inail, l’Inl, individua, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).
Gli accertamenti devono assicurare verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno e devono essere indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
Gli obiettivi verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d’intervento – anche attraverso un’accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili.
Ulteriori indicazioni saranno fornite all’esito delle interlocuzioni in essere tra INL, Agenzia Entrate e CNCE, al fine di valutare la corretta applicazione della contrattazione.
L’INL rammenta, inoltre, l’opportunità di promuovere la condivisione con le ASL delle misure e procedure tese alla definizione di modalità operative volte ad evitare duplicazioni d’intervento e ad assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.
La vigilanza in oggetto proseguirà per tutto l’anno 2022 e vedrà la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri.
Nel corso dell’anno verranno attivate task force dedicate a specifici contesti territoriali.
Rileva, inoltre, l’Ispettorato che, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza (di cui all’Allegato 1 del D. Lgs. n. 81/2008) maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto. Pertanto, nel corso delle verifiche, dovrà essere rivolta particolare attenzione a tali aspetti.
Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi. Rammenta l’INL che, ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008, chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione ministeriale, rilasciata dal ministero del Lavoro. Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di tale autorizzazione non è ammesso. La violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.
La nota fornisce, infine, ulteriori indicazioni sulle procedure di referenziazione delle pratiche e sull’attività di comunicazione istituzionale concernente la vigilanza in oggetto.
Fonte: ANCE