Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, anche al fine di garantirne l’adeguamento alle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia ambientale (Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022).
In particolare, con riferimento alla categoria 2 bis (trasporto dei propri rifiuti) nell’Allegato H si prevede ora che:
– il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
– la mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, può condizionare la validità e l’efficacia dell’iscrizione.
Si specifica inoltre che il provvedimento di iscrizione viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. Scompare quindi l’indicazione, contenuta nelle precedenti prescrizioni e introdotta con deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, in base alla quale durante il trasporto i rifiuti dovevano essere accompagnati da una copia cartacea del provvedimento d’iscrizione.
Dal 15 marzo 2022, data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni, sarà quindi possibile, in caso di controllo, esibire l’iscrizione alla categoria 2 bis dell’Albo in formato digitale attraverso un dispositivo mobile (smartphone o tablet). È sempre comunque ammessa l’esibizione su supporto cartaceo.
Da ultimo, si ricorda che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione può comportare la sospensione o la cancellazione dall’Albo (artt. 19 e 20 D.M. 3 giugno 2014, n. 120).
Fonte: ANCE