Queste le ultime novità per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica la cui disciplina normativa nazionale è contenuta negli artt. 6 e seguenti della parte II del D. Lgs. 152/2021 (TU Ambiente), previste dall’articolo 18 del DL n. 152/2021 (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 310 del 31/12/2021).
Verifica di assoggettabilità (nuovo comma 3-bis art. 12 TU Ambiente)
Nell’ambito della norma che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità è stato previsto che se l’autorità competente valuti di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve precisarne i motivi e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, deve indicare al soggetto proponente le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.
Rapporto ambientale (art. 13 comma 1 TU Ambiente)
Nel rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, con il quale l’autorità procedente avvia la prima consultazione con l’autorità competente, al fine di definire i contenuti da includere nel rapporto ambientale, devono essere tenuti presenti anche eventuali impatti transfrontalieri.
Fase di consultazione preliminare (art. 13 comma 1 TU Ambiente)
Salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente, i termini per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare si riducono da 90 a 45 giorni dall’invio del rapporto preliminare.
L’autorità competente, inoltre, procede non solo alla individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere un contributo ma procede anche alla loro selezione.
Documentazione da trasmettere all’autorità competente (art. 13 comma 5 TU Ambiente)
Non occorre più allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istrutti.
Fase di consultazione del pubblico interessato (art. 14 comma 2 TU Ambiente)
Si riducono da 60 a 45, i giorni (dalla pubblicazione dell’avviso di consultazione) entro i quali chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare relative osservazioni.
Espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente (art. 15 comma 1 TU Ambiente)
Si riduce da 90 a 45 giorni il termine per la conclusione dell’attività tecnico-istruttoria da parte dell’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, ai fini della valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione.
Modifiche al DL n. 243/2016
E’ stato integrato l’articolo 2, comma 2, del DL n. 2343/2016 (recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno) “Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell’articolo 7 -bis , comma 8 -bis , del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale”.
Le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 77/2021
Si ricorda che l’art. 28 del DL n. 77/2021 aveva apportato delle prime modifiche, seppur di non particolare rilievo, alla disciplina della VAS contenuta negli articoli 11-18 del D. Lgs. 152/2006 per quanto riguarda: la fase della verifica di assoggettabilità, la redazione del rapporto ambientale, nonché le fasi di consultazione e di monitoraggio. Tra queste si segnala il nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006. La norma, con una formula anche troppo generica, affida all’autorità competente il compito di verificare lo stato di attuazione del piano o programma e degli effetti da esso prodotti nonché del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.
Fonte:ANCE