L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 33 del 19 gennaio 2022 avente ad oggetto: Non sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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