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Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022, si compone di cinque articoli e un allegato recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Il decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 2 – Valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008.
La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Tali criteri possono essere, altresì, quelli riportati del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei due summenzionati casi, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Articolo 4 – Disposizioni transitorie e finali
Per i luoghi di lavoro esistenti al 28 ottobre 2022, l’adeguamento viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.
Tale articolo prevede che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Fonte: ANCE
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