L’INPS, con il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, chiarisce che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio“.
Fonte: INPS