E’ stata pubblicata la nota di Confindustria che, a seguito della pubblicazione del DPCM del 12 ottobre 2021[1], aggiorna le nuove modalità di controllo dei Green Pass.
In particolare, si evidenzia come, con tali previsioni, sia stata introdotta sia la possibilità di integrare i sistemi di verifica del Green Pass con i sistemi di controllo già utilizzati dai datori di lavoro, rendendo, quindi, la procedura automatizzata, sia la possibilità di effettuare, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, controlli da remoto.
Inoltre, nel decreto viene chiarita quale sia la documentazione utilizzabile ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro. Nelle more del rilascio e dell’aggiornamento del Green Pass, infatti, è possibile per i lavoratori mostrare i documenti forniti, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino l’avvenuta vaccinazione o guarigione o l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo. Al riguardo, Confindustria sottolinea che il certificato di somministrazione della prima dose di vaccino non può essere utilizzato ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla somministrazione stessa[2].
Infine, si evidenzia come il DPCM limiti la raccolta dei dati a quelli strettamente necessari alle attività conseguenti al controllo del Green Pass[3]. Pertanto, la registrazione e/o la verbalizzazione delle attività di verifica che comportino l’annotazione dei soggetti controllati possono riguardare solo quelle con esito negativo.
[1] Cfr. Comunicazione Ance del 14 ottobre 2021.
[2] https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.
[3] Nei casi di esito negativo: assenza ingiustificata, sanzioni disciplinari, redazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione, trasmissione degli atti al Prefetto.
Fonte: ANCE