E’ all’esame delle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera e Industria e Territorio e Ambiente del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292).
Il testo, che recepisce la direttiva (UE) 2018/2001, in base agli articoli 1 e 5 e al numero 6 dell’Allegato A della legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), si compone di 50 articoli e 8 allegati, ispirati agli obiettivi di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse.
Al riguardo, nell’ambito del ciclo di audizioni informali svolto in entrambi i rami del Parlamento, l’Ance ha trasmesso alle Commissioni un proprio documento di valutazioni e proposte sul testo.
L’Associazione, in particolare, ha svolto alcune considerazioni sull’articolo 26 del testo (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) e sull’Allegato II (richiamato dall’Art.25 Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici).
In merito all’articolo 26 sono state valutate positivamente le disposizioni: sull’esclusione dall’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili degli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee (comma 3); sull’accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili (comma 6); sulle deroghe, secondo cui il progettista nella relazione tecnica di progetto può evidenziare l’impossibilità tecnica di ottemperare, anche in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nei progetti di ristrutturazione importanti di primo livello (comma 9).
Riguardo all’Allegato II, per quanto riguarda gli aspetti procedurali edilizi è stata rilevata una non coerenza tra le modifiche proposte e la normativa vigente (DPR 380/2001 e del DM del 2 marzo 2018 cd “Glossario dell’attività libera”), Inoltre, nella parte relativa ai soggetti legittimati a proporre la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nei casi in cui essa è richiesta, si prevede un elenco tassativo che non corrisponde a quanto attualmente previsto nella modulistica standardizzata vigente.
Fonte: ANCE