L’Inps, con il messaggio n. 3389/21, ha diramato ulteriori istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, dei giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (under 36).
A fronte dell’autorizzazione della Commissione europea del 16 settembre 2021 sulla concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), le indicazioni dell’Istituto sui relativi adempimenti previdenziali sono fornite limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, saranno fornite all’esito del relativo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Si rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La misura in trattazione non trova applicazione per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, per i quali la normativa vigente già prevede aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’Inps ribadisce che l’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017). A titolo esemplificativo, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/12, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
Si evidenzia, inoltre, che, per il periodo di applicazione del beneficio in esame, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021. I datori di lavoro che abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2021, anche nelle specifiche Regioni sopra richiamate, dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero stesso a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Per le istruzioni di dettaglio inerenti la compilazione del flusso Uniemens si rinvia al messaggio in argomento.