Si segnala che sul sito dell’Anpal, in data 8 settembre c.a., è stata pubblicata una nota interpretativa che fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC).
La nota chiarisce, in primo luogo, i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite avvisi a valere sui Fondi, cioè sul conto di sistema del Fondo paritetico interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Viene precisato che il termine previsto dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole), sia a quelle che prevedono l’adesione ai Fondi già all’interno del progetto formativo, sia a quelle che la prevedono successivamente all’approvazione del progetto, ma comunque prima dell’avvio dell’azione formativa. Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di ANPAL.
Al fine di poter usufruire del termine dei 120 giorni è obbligatorio che l’azienda invii tramite PEC ad ANPAL, all’indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi, la quale deve dare evidenza dell’approvazione del Piano formativo da parte dei Fondi stessi.
In secondo luogo, con riferimento al computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo, si evidenzia che è necessario far riferimento agli atti con cui ANPAL si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale.
Si evidenzia, infine, che, a fronte delle richieste avanzate dai datori di lavoro nel merito, l’articolo 1 del decreto di approvazione della nota prevede la modifica del termine di cui all’art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69/2021, entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo: tale termine, a prescindere dalla data di presentazione delle istanze di contributo, viene fissato – come previsto in origine dal relativo Avviso pubblico – in 40 giorni di calendario (anziché 20 giorni come poi stabilito dal citato decreto n. 69/2021) dallo scadere dei termini di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze indicati nell’art. 5 dell’Avviso, anche nelle ipotesi di conclusione anticipata dei percorsi di sviluppo delle competenze.
Fonte: ANCE
Nota interpretativa del 05 agosto 2021 v.1.0 – parte integrante del D.D. n. 48 del 07.09.2021