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Da quanto appreso dal Comunicato stampa n. 35 del 9 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’istruzione, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
In particolare, è stato previsto quanto segue:
- le norme sul green pass restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenziale;
- tali disposizioni si applicano in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione comprese le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IeF.P.) e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore;
- l’obbligo si applica a chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Non si applica ai bambini, gli alunni e gli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori;
- le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative, formative suddette;
- nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
- le stesse disposizioni si applicano a chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, nonché ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.);
- le suddette misure per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Fonte: ANCE
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