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Il Ministro della Salute ha adottato l’ordinanza 28 agosto 2021, che disciplina l’ingresso in Italia dall’estero per il periodo dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.
In primo luogo, con l’art. 1 sono prorogate fino al 25 ottobre 2021 le disposizioni contenute nella precedente ordinanza 29 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima ordinanza 28 agosto 2021.
Sono prorogate, altresì, fino alla medesima data del 25 ottobre 2021, sempre fatte salve le diverse disposizioni contenute nella suddetta ordinanza 28 agosto 2021:
Fermo restando quanto sopra, si illustrano di seguito le ulteriori disposizioni contenute nella citata ordinanza 28 agosto 2021.
L’art. 2 dispone al comma 1 che, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 dell’ordinanza 29 luglio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito a coloro che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D[1], alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
Ai sensi del comma 2, nel caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui sopra (lett. a e b), sussiste l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e, al termine, a tampone molecolare o antigenico.
Il comma 3 riguarda specificamente le persone che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in Canada, Giappone o Stati Uniti d’America: fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 3 dell’ordinanza 29 luglio 2021, è obbligatorio, inoltre, presentare al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo.
L’art. 3 introduce specifiche disposizioni per coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka.
Ai sensi del comma 1, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono consentiti alle persone che rientrino in una delle seguenti categorie (a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19):
Il comma 2 stabilisce la disciplina che regola l’ingresso nel territorio nazionale dai suddetti Stati:
Può essere altresì consentito l’ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della Salute.
Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell’art. 3 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, per i quali vige una disciplina specifica definita dal medesimo comma.
Infine, l’art. 4 integra la normativa applicabile a coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in Brasile: l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono consentiti, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19, anche ai soggetti che facciano ingresso per motivi di studio, a prescindere da cittadinanza e residenza.
[1] Elenco D, come modificato dall’art. 4 dell’ordinanza 29 luglio 2021:
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
[2] Inclusi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro. Sono esclusi, invece, i territori del Regno Unito non appartenenti al continente europeo.
[3] Nel caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso.
Fonte: ANCE
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