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Circolari, Fiscalità

Bonus fiscali: contabilizzazione bonus fiscali per le imprese

6 Agosto 2021
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Per le imprese i bonus fiscali derivanti da interventi di recupero edilizio costituiscono “contributi in conto impianti”.

Così si è espresso l’OIC- Organismo Italiano di Contabilità che, con propria Comunicazione del 3 agosto 2021, su richiesta esplicita da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito le regole operative  di contabilizzazione dei crediti fiscali (sotto forma di detrazione o credito d’imposta), riconosciuti a fronte di interventi edilizi e per i quali sono applicabili la cessione a terzi e lo sconto in fattura ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha posto i seguenti quesiti circa la modalità di contabilizzazione nel bilancio:

  1. del diritto alla detrazione fiscale della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione nell’ipotesi di Superbonus 110%).
    Nel riconoscere al suddetto credito fiscale la natura di “contributo in conto impianti”, l’OIC chiarisce che per la relativa iscrizione in bilancio, in contropartita al credito tributario, la società può utilizzare uno dei due seguenti  metodi:
  1. la diretta riduzione dell’investimento sostenuto,
  2. l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.
    Nel caso in cui il bonus sia relativo ad “immobili merce” della società committente, il contributo va portato a riduzione del valore delle relative “rimanenze”;
  1. dello sconto in fattura concesso dalla società esecutrice dei lavori alla società committente:
  • per la società committente, il costo dell’investimento viene ridotto dello sconto ottenuto;
  • per la società esecutrice, il ricavo viene iscritto in bilancio in contropartita ad un credito corrispondente alla somma pari a:
  • l’ammontare regolato dalla società committente con le proprie disponibilità liquide,
  • il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto praticato (laddove tale valore non sia desumibile, il valore del bonus è esattamente pari all’ammontare dello sconto);
  1. del credito d’imposta ceduto dalla società committente che, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, ha optato per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto.
    In particolare,  la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è iscritto nel conto economico come onere o provento finanziario;
  2. del credito d’imposta acquistato dalla società esecutrice dei lavori, con facoltà di successiva cessione.
    La società esecutrice dei lavori (cessionaria) rileva in bilancio il credito tributario al costo sostenuto.

Fonte: ANCE

Comunicazione del 03 agosto 2021

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