Il D.L. Sostegni-bis n. 73/2021* è stato convertito dalla Legge 106/2021. Queste alcune delle novità di interesse per il settore privato, introdotte dal Parlamento durante la conversione.
LOCAZIONI COMMERCIALI: RICONTRATTAZIONE DEL CANONE (ART. 4-BIS)
La norma ridefinisce le regole e le modalità (già in parte fissate dall’articolo 6 -novies DL 22 marzo 2021, n. 41) con cui le parti di un contratto di locazione commerciale possono rinegoziare il canone ma solo in presenza di specifiche condizioni:
Ricorrendo tutte queste condizioni le parti sono chiamate (non obbligate) a collaborare, in ossequio al principio in buona fede, per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo non superiore a cinque mesi nel corso del 2021.
La previsione normativa risponde all’esigenza di definire alcune condizioni affinché, a tutela e senza pregiudizio per nessuna delle due parti, si possa ragionevolmente avviare un percorso di riduzione del canone. Resta pur sempre fermo che, nell’ambito della loro autonomia negoziale, locatore e conduttore potranno rinegoziare il canone anche secondo diverse modalità.
L’aver inserito in una norma di legge un esplicito richiamo alla rinegoziazione, stabilendo dei parametri di applicabilità, dovrebbe costituire un incentivo ad avviare una trattativa tra le parti destinata a spiegare i suoi effetti con riferimento ai giudici in caso di contenzioso.
DISMISSIONE IMMOBILI MILITARI UBICATI NELLE AREE NATURALI PROTETTE (ART. 7-BIS)
La norma è finalizzata ad incentivare il riutilizzo degli immobili demaniali ad uso militare situati all’interno dei parchi nazionali, consentendo interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione “anche con nuove destinazioni d’uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti”, previa attribuzione in gestione diretta, alienazione o concessione in uso.
Sotto il profilo procedurale, viene:
FIBRA OTTICA: SCOMPUTO PREFERENZIALE PER LE INFRASTRUTTURE (ART. 63-BIS)
La norma – nell’evidente fine di accelerare ed agevolare la diffusione della comunicazione in fibra ottica – integra l’art. 2, comma 5 del DL 112/2008 che assimila le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria (cfr. articolo 16, comma 7, del Dpr 380/2001).
In particolare, l’art. 63-bis prevede che: “Nell’ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l’ingresso dell’edificio e il più vicino nodo di connessione”.
La nuova norma impone quindi ai Comuni, nelle convenzioni urbanistiche accessorie al permesso di costruire per interventi di nuova costruzione residenziale, di includere le opere per l’installazione della fibra ottica preferibilmente fra quelle da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Dpr 380/2001.
* Sul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Fonte: ANCE